Art. 2.
(Obbligo di certificazione).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importatori e i commercianti di legname grezzo, semilavorato, lavorato o finito e di prodotti derivati devono dichiarare la provenienza e la specie del prodotto, in maniera chiara e inequivocabile, specificando:

          a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o della carta;

          b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;

          c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utilizzate.